Informativa sul trattamento dei dati personali per l'impiego operativo dei droni
Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 51 del 2018
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 51 del 2018, si forniscono all’interessato le informazioni afferenti al trattamento di dati personali effettuato dalla Guardia di finanza mediante i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR).
1. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della Guardia di finanza, con sede in Roma, Viale XXI Aprile, 51.
2. Il “punto di contatto” è il Comando Generale - III Reparto Operazioni – Centrale Operativa, telefono 0644223264, e-mail rm0010990@gdf.it; posta elettronica certificata: RM0010990p@pec.gdf.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) contattabile a mezzo E-mail: rpd@gdf.it; P.E.C.: rpd@pec.gdf.it.
4. I dati personali che possono essere oggetto di raccolta nell’ambito di operazioni di volo dei droni, attraverso le tecnologie in essi installate, sono i seguenti:
- a. di tipo comune [(art. 2, par.1, lett. a) del D.Lgs. n. 51/2018];
- b. appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 51/2018;
- c. specifici (art. 23 del D.P.R. n. 15/2018);
- (a) riferimenti identificativi di persone, velivoli, natanti, aeromobili e strutture;
- (b) posizionamento geografico in termini di luogo e tempo di persone e cose;
- (c) dettagli specifici di persone e cose (posizione, attività in corso, abbigliamento, costruzioni, materiali di costruzione);
- d) dettagli fotogrammetrici e multispettrali di cose e luoghi con caratterizzazione specifica;
(1) dati di posizione (sia in termini di coordinate che di posizione in un contesto urbano);
(2) immagini di diverso tipo, in particolare:
(3) codici identificativi di apparecchi telefonici o di comunicazione (IMSI/IMEI, operatore telefonico).
5. I dati personali raccolti a mezzo dei SAPR saranno trattati per le finalità di polizia indicate:
- a. negli articoli 3 e 23 del D.P.R. n. 15 del 2018, secondo cui:
(1) l’utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per finalità di polizia[1], quali sistemi di ripresa video-fotografica e audio:
(2) è consentito ove necessario per documentare:
- a) una specifica attività preventiva o repressiva di fatti di reato;
- (b) situazioni dalle quali possono derivare minacce per l’ordine e la sicurezza pubblica;
- (c) un pericolo per la vita o l’incolumità dell’operatore;
- (d) altre specifiche attività poste in essere durante il servizio che siano espressione di poteri autoritativi degli organi, uffici e comandi di polizia; - b. nell’art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Giugno 2022 e, nel dettaglio per:
(1) la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;
[1] Le procedure di impiego dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto sono disciplinate dalla Circolare 1340/I.N.C.C., in analogia con quanto stabilito per i mezzi aeronavali già in dotazione al Corpo.
(2) la sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento;
(3) l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
6. I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente o ad altre Forze di polizia per finalità di polizia (a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali) in base alle normative vigenti.
Il sistema SAPR in uso non prevede il trasferimento di dati personali al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
Eventuali trasferimenti internazionali di dati potranno essere effettuati esclusivamente nei confronti di autorità competenti situate in Paesi terzi, per finalità legate alla prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, ivi incluse le attività volte alla salvaguardia e prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
7. In merito al periodo di conservazione, si precisa che i dati personali verranno trattati per tutta la durata necessaria alla finalità del trattamento e verranno conservati secondo i termini previsti dell’art. 10, comma 3, lett. u), del D.P.R. n. 15 del 2018, e in particolare per:
- a. 3 anni dalla raccolta nel caso di acquisizione mediante sistemi di ripresa fotografica, audio e video nei servizi di ordine pubblico e di polizia giudiziaria;
- b. 18 mesi dalla raccolta se questa è avvenuta mediante sistemi di videosorveglianza o di ripresa fotografica, audio e video di documentazione dell'attività operativa
Si applicano i diversi termini di conservazione di cui:
- c. alla lettera b), quando i dati personali sono confluiti in un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione (25 anni dal termine della loro efficacia);
- d. alle lettere a) - 25 anni, f) - 20 anni, g) - 20 anni, h) - 25 anni e i) - 15 anni, quando i dati personali sono confluiti in un procedimento penale.
8. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 10, 11 e 12 del D.lgs. n. 51 del 2018, indirizzando le specifiche richieste al “Punto di contatto” o al Responsabile per la protezione dei dati del Corpo. Tuttavia, in talune circostanze, tali diritti possono essere ritardati, limitati o esclusi ex art. 14 del D.lgs. 51/2018, ovvero ai fini della tutela della sicurezza e della difesa dell’infrastruttura. Comunque, anche nei casi in cui l’esercizio dei diritti possa essere limitato, l’interessato sarà informato della circostanza e della motivazione della stessa.
Per eventuali violazioni delle disposizioni del D.lgs. 51/2018, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità di cui agli articoli 141, 142 e 143 del D.lgs. 196/2003.
Informativa in formato pdf (PDF - 465,2 KB)
