Liquidazioni
La principale finalità istituzionale dell’Ente è la corresponsione di un premio di previdenza a tutti gli iscritti che cessano dal servizio permanente.
In virtù del decreto a firma del Comandante in Seconda datato 25 luglio 2016 emesso in seguito alla delibera del 14 aprile 2016 del Consiglio di Amministrazione del Fondo di previdenza, per il personale iscritto che cessa dal servizio permanente effettivo con decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, il premio di previdenza sarà calcolato e liquidato nella misura:
- del 2,80% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 28 febbraio 1998, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo di previdenza sino a tale data;
- del 2,80% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 31 dicembre 2004, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo stesso dal 1° marzo 1998 al 31 dicembre 2004;
- del 2,80% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito dal militare, per quanti sono gli anni d'iscrizione al Fondo stesso dal 1° gennaio 2005 sino alla data della cessazione dal servizio permanente.
In forza del decreto a firma del Comandante in Seconda datato 20 maggio 2021 emesso in seguito alla delibera del 27 aprile 2021 del Consiglio di Amministrazione del Fondo di previdenza, per il personale iscritto che cessa dal servizio permanente effettivo con decorrenza successiva al 1° luglio 2021, il premio di previdenza sarà calcolato e liquidato nella misura:
- del 2,80% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 28 febbraio 1998, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo di previdenza sino a tale data;
- del 2,80% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 31 dicembre 2004, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo stesso dal 1° marzo 1998 al 31 dicembre 2004;
- del 2,80% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito dal militare, alla data del 30 giugno 2021, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo stesso dal 1 gennaio 2005 al 30 giugno 2021;
- del 2,80% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito dal militare per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo stesso dal 1 luglio 2021 sino alla data di cessazione dal servizio permanente;
La legge 1326/61 prevede, inoltre, l’erogazione di un premio aggiuntivo di previdenza commisurato agli anni di effettivo servizio prestato nella Guardia di Finanza in base ad una quota annuale determinata per ogni esercizio finanziario secondo le norme stabilite dal D.P.R. n. 586/64 modificato dal D.P.R. n. 767/94.
Tale quota è aumentata di due o di quattro decimi a seconda che il numero degli anni di servizio prestati sia superiore, rispettivamente, a 30 anni oppure a 34 anni e 6 mesi.