Safeguarding
Nomina Responsabile Safeguarding per i Gruppi Sportivi Fiamme Gialle.
Il sottoscritto Ten. Col. Gabriele DI PAOLO, in qualità di Presidente e rappresentante legale delle Società “Gruppi Sportivi Fiamme Gialle”, riconosciuta in deroga ai principi del CONI per quanto riguarda la gestione delle ASD, nomina il Ten. Col. Alessia DE CRESCENZIO nata a Roma il 27 ottobre 1973, responsabile SAFEGUARDING per le Società da me rappresentate.
Pertanto, il Ten.Col. Alessia DE CRESCENZIO provvederà alle incombenze che la carica comporta riguardanti il nostro sodalizio sportivo, in virtù del Modello Organizzativo e del codice di condotta redatto dal sottoscritto.
Roma (Castelporziano), 19.12.2024
Il Presidente dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle
(Ten. Col. Gabriele Di Paolo)
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dal G.A. FIAMME GIALLE (di seguito, Gruppo Sportivo), come previsto dal comma 2 dell’articolo
16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività Gruppo Sportivo. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dalla World Athletics e dalla European Athletics e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
L’obiettivo del presente modello ha l’obiettivo di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati.
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato sulla homepage del sito della società, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Garante FIDAL per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
DIRITTI E DOVERI
1. A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:
• a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
• alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
• a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
2. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le diposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
3. I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI COMPORTAMENTI RILEVANTI
1. Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
• l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
• l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
• la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
• l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
• la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
• l’incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
• l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
• il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
• i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e- mail, social network e blog.
RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
1. Il Gruppo Sportivo nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, denominato Responsabile SafeGuarding con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà partecipare ai seminari informativi organizzati dalle federazioni alla quale la Società è affiliata.
CERTIFICAZIONI PER I COLLABORATORI ESTERNI DEL GRUPPO SPORTIVO
1. Il Gruppo Sportivo, prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo, deve procedere all’acquisizione delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali. In caso di incarichi entrati in vigore prima dell’adozione del precedente documento, il Gruppo Sportivo procederà all’acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i sui collaboratori esterni non
facenti farti del corpo della Guardia di Finanza.
2. Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per Il Gruppo Sportivo a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.
USO DEGLI SPAZI DEL GRUPPO SPORTIVO
1. Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso al Gruppo Sportivo durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati, fermo restando il regolamento interno della caserma dove si svolge l’attività sportiva, ovvero le zone interdette con apposito regolamento militare emanato dal Comandante del Centro.
2. Presso le strutture in gestione o in uso al Gruppo Sportivo devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
3. Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete tesserati per il sodalizio sportivo di cui sopra e comunque solamente alle persone autorizzate dal Comandante del Centro Sportivo, sempre divisi per genere.
4. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
5. In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso ai locali adibiti ad infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).
TRASFERTE
1. In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore.
2. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi
comportamento rilevante ai fini del presente modello.
TUTELA DELLA PRIVACY
1. A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), ai tecnici, ai dirigenti, ai collaboratori e ai soci del Gruppo Sportivo all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
2. I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
3. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
4. Il Gruppo Sportivo, fermo restando il preventivo consenso raccolto all’atto dell’iscrizione/tesseramento può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
5. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dal Gruppo Sportivo contenenti personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
6. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.
INCLUSIVITÀ
1. Il Gruppo Sportivo garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da
etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
2. Il Gruppo Sportivo si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per il Gruppo Sportivo loro coetanei.
3. Il Gruppo Sportivo si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività del Gruppo Sportivo in relazione alle proprie abilità atletiche e in virtù dell’attività agonistica
CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SEGNALAZIONE DEI COMPORTAMENTI LESIVI
1. In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile SafeGuarding contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo Pec: w006006@gpec.legal. Le chiavi di accesso a tale indirizzo e-mail saranno consegnate esclusivamente al Responsabile, che sarà chiamato a modificare le credenziali dopo il primo accesso
2. In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – SafeGuarding all’indirizzo Pec: w006006@gpec.legal.
3. In caso di reati perseguibili d’ufficio la società provvederà a notiziare l’Autorità G
4. Il Gruppo Sportivo deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
• presentato una denuncia o una segnalazione;
• manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
• assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
• reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
• intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di SafeGuarding.
SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI
1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
• mancata attuazione colposa delle misure indicate nel presente Modello Organizzativo e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
• violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e il Gruppo Sportivo in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
• violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
• effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
• violazione degli obblighi di informazione nei confronti del Gruppo Sportivo
• violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, le modalità di svolgimento delle attività di formazione nonché la diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
• atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
• mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e il Gruppo Sportivo nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato al Gruppo Sportivo.
3. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del presente Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dal Gruppo Sportivo.
Sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni o retribuiti
1. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti del Gruppo Sportivo, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
2. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
• richiamo verbale per mancanze lievi;
• ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
• risoluzione del contratto in caso di soggetti esterni all’Amministrazione;
• sanzioni disciplinari previste dal codice di ordinamento militare per gli appartenenti al gruppo sportivo.
3. Ai fini del precedente punto:
• incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure societarie, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
• incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta, anche militarmente il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
Sanzioni nei confronti dei volontari
1. Nei confronti dei volontari del Gruppo Sportivo, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
• richiamo verbale per mancanze lievi;
• ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
• allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
• allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
• rescissione del rapporto di volontariato.
2. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni o retribuiti”.
Obblighi informativi e altre misure
1. Il Gruppo Sportivo è tenuto a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.
2. Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, il Gruppo Sportivo deve darne comunicazione pubblica a tutti i propri tesserati, associati e volontari.
3. Il Gruppo Sportivo deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
4. Il Gruppo Sportivo, per il tramite del proprio safeguarding Office, deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della federazione sportiva di competenza, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente.
5. Il Gruppo Sportivo deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
6. Il Gruppo Sportivo deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
7. Il Gruppo Sportivo deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
8. Il Gruppo Sportivo deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di Safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.
Siti utili
• battiamoilsilenzio.gov.it, sito del tavolo tecnico per la co-costruzione e la promozione di una policy per la tutela delle giovani atlete e dei giovani atleti istituito dal Dipartimento per lo sport.
• savethechildren.it, pagina del sito di Save the Children relativa agli abusi nello sport e minori: buone pratiche per prevenirli.
• sportesalute.eu, pagina dedicata all’inclusione sportiva sul sito di Sport e Salute.
• www.fiammegialle.org
• www.gdf.gov.it
Documenti correlati
• Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione
Roma, 18.12.2024
Il Presidente dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle
(Ten. Col. Gabriele Di Paolo)
CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
I destinatari del presente Codice di condotta sono gli allenatori, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica.
I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani atleti e atlete nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti affiliati alla Società
G.A. FIAMME GIALLE.
Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli atleti minori, sono obbligati a rispettare il Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.
Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall’ammonimento verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione.
Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:
• rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti gli atleti coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All’allenatore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un’ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti;
• attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
• incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo;
• non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
• sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
• trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
• educare al rispetto, all’impegno e alla collaborazione;
• aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
• rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti gli atleti al di sopra ogni altra cosa;
• combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
• ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti gli atleti;
• non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una competizione o una sessione di allenamento;
• non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
• non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
• non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
• non avere un rapporto sessuale con gli atleti di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
• non avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
• non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
• garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all’età, alla maturità fisica ed emotiva, all’esperienza e all’abilità degli atleti;
• lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni atleta;
• non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
• intessere relazioni proficue con i genitori degli atleti al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;
• accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;
• garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
• organizzare il lavoro, le competizioni, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
• rispettare la privacy dei minori soprattutto in quei luoghi che risultano particolarmente sensibili (per esempio spogliatoi), adottando tutte le misure necessarie per la tutela della loro riservatezza;
• garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro atleta, adulto);
• evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
• non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l’impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l’impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull’atleta minore;
• non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
• non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
• segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile Safeguarding contro abusi, violenze e discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva;
• consultare il responsabile Safeguarding per favorire l’inclusione sportiva degli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale.
Roma, 18.12.2024
Il Presidente dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle
(Ten. Col. Gabriele Di Paolo)
T.Col. Alessia De Crescenzio
Capo Ufficio Personale e Affari Generali
pec: w006006@gpec.legal
tel.: 0651023530
