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Vigilanza

Il servizio di vigilanza doganale viene svolto all’esterno e all’interno degli spazi doganali (porti, aeroporti e varchi alla frontiera terrestre), al fine di assicurare il rispetto delle norme poste a garanzia degli interessi finanziari dell’Unione Europea, con particolare riguardo ai diritti doganali e alle altre risorse proprie.

All’interno degli spazi doganali i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, coadiuvati da nostri militari, possono:

  • procedere alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza dei citati spazi doganali o che circolano in questi ultimi
  • ispezionare, in caso di fondati sospetti di irregolarità, i mezzi di trasporto che possono essere sottoposti anche a controlli tecnici, particolarmente accurati, diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci;
  • controllare i bagagli e gli altri oggetti in possesso delle persone.

Il controllo sulle persone, circolanti per qualsiasi motivo nell’ambito degli spazi doganali, è svolto dai soli funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Questi ultimi, per assicurare l’osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono invitare le persone a esibire gli oggetti e i valori al seguito. In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di sospetto, il responsabile del servizio può disporre, con apposito provvedimento scritto specificamente motivato, che i soggetti oggetto di controllo siano sottoposti a perquisizione personale.

Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al citato provvedimento, deve essere trasmesso entro quarantotto ore alla Procura della Repubblica competente per un vaglio di legittimità e per la conseguente convalida entro le successive quarantotto ore dell’atto, secondo le norme del codice di procedura penale in materia di perquisizioni personali.

Il riscontro

Il servizio di riscontro viene svolto autonomamente dalla Guardia di Finanza e consiste in un esame fisico della merce, sommario ed esterno, che verifichi la rispondenza con quanto indicato nei documenti doganali che scortano il trasporto.

Nello svolgimento di tale servizio, i nostri militari:

  • procedono, ai valichi di confine con Paesi non unionali, ai varchi dei territori extradoganali e ai varchi degli spazi doganali, al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllare la corrispondenza rispetto ai documenti che li scortano;
  • hanno facoltà di prescindere dall’eseguire il controllo, ovvero di limitarlo ad una parte soltanto del carico. Sono, tuttavia, tenuti ad eseguire il riscontro stesso quando sia espressamente richiesto dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli ovvero dai superiori gerarchici del Corpo;
  • se emergono discordanze, o comunque, sussistono fondati sospetti di irregolarità, inoltrano motivata richiesta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affinché, in loro presenza, la merce sia posta a visita di controllo ex art. 37 delle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (DNCCDU).

Controlli in itinere su strada

I servizi svolti fuori dagli spazi doganali sono finalizzati a evitare che le merci attraversino la linea doganale nei punti non stabiliti e che siano immessi in libera pratica senza che siano stati corrisposti i diritti di confine.

A tal fine, le disposizioni relative al controllo dei mezzi di trasporto, dei bagagli e delle persone all’interno degli spazi doganali, richiamate in precedenza, si applicano, al fine di assicurare l’osservanza delle norme di natura doganale e valutaria, anche sul resto del territorio nazionale e alla competenza del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si sostituisce quella dei nostri militari (art. 14 DNCCDU).

L’attività si rivolge nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre dello Stato, nonché nei confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti e aeromobili siano in partenza per l’estero ovvero in arrivo dall’estero.

Di particolare interesse, nell’ambito dei servizi fuori degli spazi doganali, è il controllo sul traffico turistico che presuppone l’espletamento di compiti che non riguardano la sola normativa doganale in senso stretto, ma investono anche la disciplina valutaria, le leggi speciali (armi e stupefacenti), nonché la sicurezza pubblica e la legge penale comune.

In tale contesto, assumono fondamentale importanza l'articolo 18 e seguenti DNCCDU, concernenti la zona di vigilanza doganale terrestre e marittima.

L’articolo 18 stabilisce che “ la zona di vigilanza doganale terrestre si estende verso l’interno “per dieci chilometri dalla linea di vigilanza doganale terrestre” e “per cinque chilometri dal lido del mare”.

Tale zona “puo’ essere superata o ridotta quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune e altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade”

Inoltre, “sono individuate le zone di vigilanza per le quali sussistono particolari esigenze di sorveglianza doganale e sono determinate,” anche se non ricorrono le condizioni di cui al paragrafo precedente, “le distanze dalla linea di vigilanza doganale terrestre e dal lido del mare verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a trenta e dieci chilometri”.

Ai sensi dell’art. 19 delle DNCCDU, nella zona di vigilanza doganale terrestre è il detentore della merce a dover dimostrare la legittima provenienza della stessa, presumendosi, in caso contrario, l’introduzione in contrabbando.

Per quanto concerne la zona di vigilanza doganale marittima, l’art. 23 delle DNCCDU prevede che: "Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della Guardia di Finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano della nave, se prescritti, il manifesto e gli altri documenti del carico. Se il capitano della nave non è munito del manifesto e degli altri documenti del carico o si rifiuta di presentarli, ed in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata al più vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti.

Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l’imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono presenti uffici dell'Agenzia, i militari della Guardia di Finanza hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse al più vicino ufficio dell'Agenzia per i relativi provvedimenti.."

La zona di vigilanza doganale marittima è definita dall’articolo 22 delle DNCCDU il quale statuisce che “è sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea di vigilanza doganale sino al limite esterno del mare territoriale (12 miglia marine n.d.r.)”.

Nell’ambito della zona di vigilanza doganale marittima, ai sensi del citato art. 23 delle DNCCDU, esercitiamo, quindi, un’attività di polizia amministrativa, intesa ad accertare l’adempimento degli obblighi prescritti dalla legislazione doganale nei confronti del comandante della nave.

L’articolo distingue l’ipotesi in cui la nave ha un tonnellaggio inferiore a 200 tonnellate, da quella in cui il tonnellaggio le superi.

Nel primo caso i nostri militari possono salire a bordo per farsi esibire, tra l’altro, il manifesto da parte del capitano; nel secondo caso possono solo sorvegliare i movimenti della nave, a meno che non si notino operazioni di sbarco, imbarco o trasbordo in luoghi dove non vi siano uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel qual caso possono salire a bordo e scortare la nave stessa alla più vicina dogana per i provvedimenti del caso.

Attività ispettive autonome

L’esame, presso gli operatori economici, del corretto svolgimento delle operazioni doganali viene svolto dai nostri Reparti:

  • nell’ambito di attività di verifica/controllo fiscale sia in materia di dazi doganali e Iva all’importazione (c.d. controlli a posteriori), sia aventi ad oggetto anche gli altri settori impositivi;
  • nel contesto delle investigazioni di polizia giudiziaria in relazione ad ipotesi di frodi doganali e contrabbando;
  • in attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa in materia doganale o delle attivazioni pervenute dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Collaborazione alla revisione dell'accertamento proposta dagli uffici

La Guardia di Finanza coopera con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’acquisizione e il reperimento di elementi utili ai fini della revisione dell’accertamento promossa dai predetti uffici. In tale contesto, l’ufficio doganale procede alla revisione dell’accertamento dei dazi doganali dovuti entro tre anni (sette nel caso in cui vi sia un comportamento penalmente rilevante) dal momento in cui sorge l’obbligazione doganale, sulla base degli elementi forniti dalla Guardia di Finanza all’esito dei controlli svolti presso gli operatori economici.

La carta doganale del viaggiatore

La Carta doganale del viaggiatore è un prontuario sintetico e di facile consultazione da portare con sé durante i viaggi di piacere e di lavoro che raccoglie le principali disposizioni doganali.

Pubblicata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la Carta disciplina sia i viaggi da e verso i Paesi extracomunitari sia quelli nell’ambito dell’Unione Europea. Per questi ultimi, a seguito dell’entrata in vigore delle norme comunitarie che hanno previsto la creazione di uno spazio unico di libero scambio per persone, merci e capitali, non sussistono particolari limitazioni o formalità, ad eccezione di alcune categorie di prodotti come:

  • tabacchi lavorati, alcol e bevande alcoliche per i quali sono previste delle soglie;
  • mezzi di trasporto nuovi, per i quali è obbligatorio il pagamento dell’IVA nello Stato di destinazione;
  • beni culturali, per i quali è necessaria la documentazione che attesti la provenienza del bene;
  • animali di compagnia, che devono essere dotati di uno specifico passaporto rilasciato da un veterinario autorizzato dalle Autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza.

È inoltre necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare presso gli uffici doganali, quando si trasportano valuta e titoli al seguito, sia in ingresso sia in uscita dal territorio italiano, di importo pari o superiore a 10.000 euro.

Diversamente è disposto, invece, per i viaggiatori che transitano in paesi non aderenti al trattato dell’Unione Europea, per i quali sussistono diverse limitazioni. La Carta fornisce utili indicazioni anche per l’importazione ed esportazione di armi e beni culturali.

Quando si viaggia con videocamere e/o personal computer di elevato valore è conveniente portare la documentazione di possesso (ricevuta di acquisto o certificato di garanzia delle apparecchiature o bolletta d’importazione) in modo da poter dimostrare, in caso di controllo doganale, che i beni sono stati regolarmente acquistati o importati in Italia. In mancanza di tali documenti è consigliabile, al momento della partenza, recarsi presso gli uffici doganali dei porti o degli aeroporti per fare una dichiarazione di possesso da esibire al rientro in Italia.

I viaggiatori devono inoltre prestare attenzione alle disposizioni della Convenzione di Washington (cosiddetta CITES) che tutela le specie di fauna e di flora in via di estinzione. I viaggiatori che volessero importare o esportare animali, piante o prodotti derivati rientranti tra le “specie protette” dalla predetta Convenzione devono infatti portare al seguito la relativa documentazione CITES.

La Carta è consultabile all'indirizzo Internet:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/carta-doganale-viaggiatore