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(Artt. 21 e 21 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

La fattura è il documento fondamentale per la certificazione delle operazioni commerciali e generalmente deve essere emessa dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio.

Ha lo scopo di identificare i soggetti tra i quali è intervenuta la transazione commerciale e l’oggetto dell’operazione effettuata.

La fattura è emessa dalle imprese e dai professionisti e deve contenere obbligatoriamente una serie di indicazioni senza le quali il documento non può essere considerato valido ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero:

  • data di emissione;
  • data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
  • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione;
  • corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  • data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
  • annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Nella generalità dei casi, la fattura è emessa entro dodici giorni dal momento dell'effettuazione dell'operazione.

In alternativa, nel caso di cessioni di beni mobili la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (c.d. fattura differita).
Dal 1° gennaio 2019 è obbligatorio emettere fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle entrate, fatti salvi alcuni esoneri, come nel caso delle prestazioni sanitarie rese a privati.
Ove il corrispettivo complessivo non superi il valore di quattrocento euro, è possibile emettere una fattura c.d. “semplificata”. Come dice la parola, si tratta di un documento più semplice rispetto a quello standard, che deve contenere minori indicazioni.
Nei casi in cui sussista l’esonero dall’obbligo di emettere la fattura, spesso permane l’obbligo di certificare in altro modo l’operazione, vale a dire attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e, in via residuale, mediante il rilascio di documenti semplificati, ossia lo scontrino o la ricevuta fiscale. In questi casi, sono posti a carico degli operatori economici ulteriori adempimenti (ad esempio, utilizzo di appositi registratori telematici, misuratori fiscali o modelli cartacei autorizzati, tenuta di registri ad hoc, etc.).