Il documento commerciale
(art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 come modificato dall'art. 17 del D.L. n. 119/2018, D.M. 7 dicembre 2016)
Dal 1° gennaio 2021 tutti i commerciati al minuto e assimilati sono obbligati alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi incassati.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale degli stessi mediante scontrino o ricevuta fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
La nuova previsione normativa dispone che i commercianti al minuto e assimilati e gli altri contribuenti che erano obbligati all’emissione della ricevuta fiscale (ad es. gli idraulici, i parrucchieri, i meccanici ecc.) devono documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con l’emissione di un “documento commerciale”.
La memorizzazione elettronica del corrispettivo e, a richiesta del cliente, la consegna del documento commerciale deve essere effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione, vale a dire all’atto della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento.
Il documento commerciale:
1. deve essere emesso:
- mediante specifici strumenti tecnologici quali il nuovo registratore telematico o i registratori di cassa opportunamente adeguati con la connessione internet (per l’acquisto dei quali viene riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per un massimo di 250 euro per l’acquisto e 50 euro per l’adattamento);
- in alternativa, attraverso la procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi”, denominata “documento commerciale on line”, utilizzabile anche su dispositivi mobili;
- su idoneo supporto cartaceo che consenta una chiara leggibilità (o in forma elettronica previo accordo con il destinatario) che non ha valore fiscale ma che ha efficacia ai fini commerciali, certificando l’acquisto, costituendo titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa o servizio acquistato e per un eventuale cambio merce;
2. deve contenere i dati anagrafici/ragione sociale del soggetto emittente; la partita IVA; l’ubicazione dell’esercizio; la dicitura “documento commerciale di vendita o prestazione”; la descrizione della merce acquistata; le aliquote IVA applicate (espresse in percentuale) o i “codici natura” in caso di operazione senza applicazione dell’IVA; il pagamento “contante” ed “elettronico”, il “non riscosso” e il “resto” (al fine di tracciare, in modo trasparente e completo, il dettaglio dell’operazione di incasso); la data e l’ora di emissione, il numero del documento; il numero del registratore telematico;
3. può essere corretto prima della sua emissione mentre successivamente può essere utilizzato solo il documento commerciale emesso per “annullo” o “reso merce”;
4. può acquisire validità anche ai fini fiscali se contiene, oltre alle informazioni minime, anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente, consentendo, in tal caso, la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi agli effetti delle imposte sui redditi e per la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’IRPEF, nonché la fatturazione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Inoltre, in calce al documento commerciale (almeno tre righe dopo il logotipo fiscale e il numero di matricola), può essere inserita una “appendice”, eventualmente distaccabile, nella quale l’esercente può riportare dati o immagini ritenuti utili per la propria attività (ad esempio, pubblicità, immagini grafiche, messaggi augurali e di cortesia, messaggi informativi e promozionali per il cliente, estremi del pagamento tramite POS, specificazione delle tipologie di pagamento, ecc.).
Il Registratore Telematico, al momento della chiusura giornaliera, predispone e trasmette autonomamente il file contenente i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate. In caso di assenza di connessione alla rete internet, tali dati dovranno essere trasmessi entro 12 giorni, ricollegandosi alla rete o copiando il file dei corrispettivi su apposita memoria esterna (ad esempio su “chiavetta USB”) per poi inviarli al citato portale “Fatture e Corrispettivi” utilizzando la funzionalità di upload.
Come precisato dal D.M. 10 maggio 2019 e successive modificazioni, non sono soggette all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica:
- tutte le operazioni per le quali anche in precedenza l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le cessioni di tabacchi, carburanti, giornali e riviste, le corse dei taxi, i servizi di mensa scolastici) [Vedi i casi più ricorrenti di esonero];
- i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito;
- le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;
- le operazioni “collegate” o “connesse” ovvero “effettuate in via marginale” (intendendosi per tali quelle operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari complessivo dell’anno precedente) rispetto a quelle di cui ai punti 1., 2., e 3.;
- le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale;
- le operazioni, effettuate dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio per autotrazione (operazioni cc.dd. “non oil”, come, ad esempio, le vendite di prodotti e accessori per auto), i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari realizzato nell’anno precedente.
Per le sole operazioni indicate dai punti da 3. a 6. resta fermo l’obbligo di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale, con l’osservanza delle relative discipline. Tali soggetti possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.
