I commercianti al minuto
(Art. 22 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
Alcune categorie di contribuenti, ossia coloro che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate, sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura, se non espressamente richiesta dal cliente.
Tuttavia, esigenze di cautela fiscale impongono la necessità di certificare il corrispettivo dei beni o servizi ceduti attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ovvero, in via residuale, mediante il rilascio di documenti semplificati, vale a dire lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Rientrano nella categoria dei commercianti al minuto o degli esercenti attività assimilate, ad esempio:
- bar;
- ristoranti;
- alberghi;
- istituti di bellezza e saloni di barbieri e parrucchieri;
- pasticcerie;
- lavanderie;
- officine di autoriparazione;
- gommisti;
- esercizi di vendita di prodotti al dettaglio;
- etc.
Come nel caso delle fatture, sono anche qui previsti dei casi di esclusione dall’obbligo di certificazione per determinati soggetti o per specifiche categorie di operazioni, per le quali tali adempimenti risultino eccessivamente gravosi.
Nello schema che segue, si riportano i casi più ricorrenti di esonero dal citato obbligo.
Vendite/prestazioni esonerate:
- di tabacchi;
- di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
- di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri (anche usati), con esclusione di quelli d’antiquariato;
- mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o moneta;
- relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato;
- aventi per oggetto l’utilizzazione di dormitori pubblici e di servizi igienicosanitari pubblici;
- inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, effettuate dall’esercente l’attività di trasporto;
- parcheggi di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche e simili, indipendentemente dalla presenza di personale addetto.
Soggetti esonerati:
- venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste e comunque soggetti che esercitano senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
- venditori ambulanti di cartoline e souvenir;
- fumisti (cosiddetti “spazzacamini”), nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
- prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi;
- somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
- rammendatrici e ricamatrici, impagliatori e riparatori di sedie, riparatori di biciclette, ciabattini solo se senza collaboratori o dipendenti.
