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(Art. 22 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

Alcune categorie di contribuenti, ossia coloro che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate, sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura, se non espressamente richiesta dal cliente.

Tuttavia, esigenze di cautela fiscale impongono la necessità di certificare il corrispettivo dei beni o servizi ceduti attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ovvero, in via residuale, mediante il rilascio di documenti semplificati, vale a dire lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Rientrano nella categoria dei commercianti al minuto o degli esercenti attività assimilate, ad esempio:

  • bar;
  • ristoranti;
  • alberghi;
  • istituti di bellezza e saloni di barbieri e parrucchieri;
  • pasticcerie;
  • lavanderie;
  • officine di autoriparazione;
  • gommisti;
  • esercizi di vendita di prodotti al dettaglio;
  • etc.

Come nel caso delle fatture, sono anche qui previsti dei casi di esclusione dall’obbligo di certificazione per determinati soggetti o per specifiche categorie di operazioni, per le quali tali adempimenti risultino eccessivamente gravosi.
Nello schema che segue, si riportano i casi più ricorrenti di esonero dal citato obbligo.

Vendite/prestazioni esonerate:

  • di tabacchi;
  • di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
  • di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri (anche usati), con esclusione di quelli d’antiquariato;
  • mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o moneta;
  • relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato;
  • aventi per oggetto l’utilizzazione di dormitori pubblici e di servizi igienicosanitari pubblici;
  • inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, effettuate dall’esercente l’attività di trasporto;
  • parcheggi di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche e simili, indipendentemente dalla presenza di personale addetto.

Soggetti esonerati:

  • venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste e comunque soggetti che esercitano senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
  • venditori ambulanti di cartoline e souvenir;
  • fumisti (cosiddetti “spazzacamini”), nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
  • prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi;
  • somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
  • rammendatrici e ricamatrici, impagliatori e riparatori di sedie, riparatori di biciclette, ciabattini solo se senza collaboratori o dipendenti.