Polizia Valutaria
Nello svolgimento dei compiti operativi connessi al contrasto degli illeciti economico-finanziari, utilizziamo i poteri di polizia valutaria a noi attribuiti dalla normativa in materia" (D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, artt. 25 e seguenti), tra i quali rilevano quelli:
riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio Italiano dei Cambi nello svolgimento dell'attività ispettiva in materia valutaria e cioè:
- controlli successivi per campione sui dati e sulle attestazioni fornite dagli operatori delle banche abilitate;
- verifiche dei dati concernenti la gestione valutaria delle medesime banche e di quelli relativi ad operazioni delle altre imprese autorizzate;
- ispezioni presso aziende di credito ed istituti di credito speciale, nonché nei confronti di altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore private;
a noi attribuiti in materia finanziaria dalla Legge 7 gennaio 1929, numero 4 e dalle Leggi tributarie;
concernenti la possibilità di richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia;
attinenti la contestazione delle violazioni di carattere amministrativo riscontrate;
relativi alla possibilità di assumere in atti i soggetti sottoposti ad accertamento.