La collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli:
- concorrono, ognuna nei rispettivi ruoli, al conseguimento dell’obiettivo comune di garantire un livello adeguato di protezione delle risorse proprie unionali e nazionali nei settori di competenza nonché di sicurezza nei traffici transnazionali;
- collaborano a livello strategico e operativo sia per finalità di mappatura dei fenomeni evasivi sia per la predisposizione di piani di interventi, attuati anche in maniera integrata.
I rapporti tra le due Istituzioni sono regolati da un protocollo d’intesa stipulato il 3 aprile 2023, che ha per oggetto il coordinamento operativo per il contrasto del contrabbando e degli altri traffici illeciti connessi alla circolazione della merce in ingresso e in uscita nel o dal territorio doganale dell’Unione europea, nonché delle violazioni nei settori delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi, del gioco pubblico e della movimentazione transfrontaliera di denaro contante”.
Con le Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (DNCCDU) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, è stata data attuazione a un’organica riforma del comparto doganale, rendendo la normativa nazionale di settore maggiormente coerente al quadro normativo europeo.
La collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle dogane e dei monopoli viene, dunque, rinsaldata anche grazie all’ art. 4 delle DNCCDU, che prevede il coordinamento tra le due istituzioni (art. 4), in quanto Autorità doganali in ambito nazionale, come definite al numero 1) dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, istitutivo del Codice doganale dell’Unione.
Per quanto attiene al comparto giochi, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111”, si rappresenta che le liste dei siti informatici:
- di offerta legale di gioco a distanza riconducibili a soggetti autorizzati;
- il cui accesso risulta inibito in quanto riconducibili a soggetti non autorizzati e pertanto connessi a un’illecita offerta di gioco a distanza,
sono consultabili, rispettivamente, ai seguenti link: