D.M. 30 novembre 1928
Istruzione riservata per il servizio di Pti
Trasformazione dei nuclei da organi informativi in organi operativi; compiti dell'organo centrale e degli organi periferici; istituzione (1929), in brigate volanti, di "drappelli speciali" con compiti di Pti
Come si è già riferito, i nuclei Pti furono inizialmente, nella pratica e nelle intenzioni, meri organi informativi, perché le conseguenti attività appartenevano alla competenza delle brigate volanti. Ma l'ordinamento iniziale non corrispose alle intenzioni, poiché, con la loro collocazione alle dirette dipendenze del Comandante di Legione, per il tramite dell'ufficiale "C", i reparti di Pti furono inseriti in un contesto ricco di esigenze operative e persero la caratteristica esclusivamente informativa, che era negli scopi. Tale collocazione fu probabilmente anche connessa con la preoccupazione di non commettere errori, che danneggiassero l'individualità, la funzione e l'esistenza stessa dell'organo "Comando di Legione". Così come incompletezza ed errata ripartizione di funzioni con l'Intendenza di Finanza avevano già determinato, per ben due volte (nel 1872 e nel 1894), il fallimento e l'abolizione del "Comando di Divisione" (di livello corrispondente a quello legionale), che era stato istituito, una prima volta, nel 1869 e, una seconda volta, nel 1892.
I nuclei, personalmente diretti da ufficiale, anziché da sottufficiali, come le unità operative (brigate) tutte elementari, disponevano di personale molto più preparato di quello degli altri reparti e fu per questo naturale che essi venissero impiegati per portare a termine con successo le operazioni conseguenti a proprie ricerche, osservazioni e indagini; cosa che i comandanti di brigata volante non sempre erano in grado di fare. Peraltro, alla decisa evoluzione dei compiti, da informativi in operativi, contribuì la prevista possibilità, da parte di nuclei, di interventi palesi nei casi di reato flagrante; possibilità che avrebbe dovuto costituire un'eccezione alla regola della competenza operativa delle brigate volanti, ma che, di fatto, non fu una singolarità limitata a pochi casi, per l'ovvia compiacenza degli organi sopraordinati, come, peraltro, inducono a ritenere (vds. nel par. 4, i riepiloghi dei risultati operativi illustrati nella relazione 1925-26) la notevole massa di interventi diretti dei nuclei e la rilevanza dei proficui risultati da essi conseguiti.
Il primo atto legislativo, a conferma di tale tendenza, fu l'attribuzione alla Pti, nel 1926 (R.D.L. n. 63 del 3 gennaio), di "tutti i poteri e i diritti di indagine, di accesso, di visione, di controllo, di richiesta di informazioni", spettanti per legge ai diversi uffici finanziari incaricati dell'applicazione dei tributi diretti e indiretti e, per incarico della direzione generale del tesoro, ai funzionari di questa.
Poteri della specie, infatti, non sarebbero stati indispensabili per organi con compiti essenzialmente informativi e di catalizzatore della cooperazione di organi dello Stato nella repressione di violazioni di norme tributarie. Nella Guardia, era stata già attribuita la qualifica di "Ufficiale di Polizia Giudiziaria":
- prima, agli ufficiali (legge 8 aprile 1881, n. 149 serie 3ª);
- poi, ai marescialli comandanti di sezione (allora equivalente a tenenza di minore rilevanza) nel 1914 (art. 27 del R.D. n. 1440 del 26 novembre);
- quindi, a tutti i sottufficiali nel 1923 (R.D.L. n. 3170 del 31 dicembre).
L'esperienza maturata della Pti in cinque anni pose in evidenza, è da ritenere, i seguenti principali inconvenienti:
- permanenza di responsabilità direttiva dei comandanti di circolo (equivalenti agli attuali gruppi), nonostante venissero a trovarsi fuori del circuito informativo-operativo, e quindi con minore autorità e senza utile collegamento con i nuclei, i quali direttamente dipendevano dagli ufficiali "C", inseriti nei Comandi di Legione;
- mancanza di una precisa definizione di competenza tra brigate volanti e nuclei, aggravata dall'accennato difetto di collegamento di questi ultimi con gli organi direttivi della vigilanza, difetto che aveva comportato interferenze e duplicazioni;
- eccessiva rilevanza attribuita allo studio di statistiche e conseguente pregiudizievole impiego di personale e di tempo, in misura ben oltre superiore alle pur indispensabili necessità, considerata la relativa facilità degli interventi positivi in rapporto alla generalità delle evasioni, resa palese dalla stessa creazione della Pti, istituita proprio per frenarle;
- complicazione delle scritture, con pregiudizio della agilità degli interventi;
- divieto imposto ai nuclei, salvo i casi di urgenza determinati da flagranza di reato, di intervento diretto, e obbligo di passare l'esecuzione delle operazioni alle brigate volanti; si era determinata così una discrasia tra le risultanze dell'attività di preparazione dell'intervento, acquisite sotto il diretto controllo degli ufficiali dirigenti dei nuclei, e l'attività esecutiva di competenza delle volanti, le quali disponevano di personale con preparazione di base certamente inferiore a quella degli ufficiali e non sempre all'altezza dei compiti sul piano dell'attuazione.
Evidentemente, preso atto della situazione di fatto e cioè dei proficui risultati conseguiti con l'intervento diretto dei nuclei nelle attività operative, si ritenne di trasformare i nuclei da organi informativi, alla dipendenza diretta dei comandanti di legione (per il tramite dell'ufficiale "C"), in organi operativi alle dipendenze del comandante di legione o di circolo "secondo che (...) comandati da ufficiali superiori o inferiori" con ubicazione, forza organica e circoscrizione territoriale determinata dal Comando Generale.
In seno al Comando Generale, l' "ufficio servizio e di Pti" ebbe compiti di indirizzo, di studio e di controllo. Tra l'altro, all'art. 4.18.f del D.M. 30 novembre 1928 fu stabilito che esso "segue e studia le oscillazioni e il gettito dei tributi, allo scopo di rilevare quali delle oscillazioni possano considerarsi influenzate da eventuale sviluppo della criminalità tributaria; per i fini di tale studio statistico l'ufficio richiede le occorrenti notizie alle amministrazioni finanziarie interessate, agli organi centrali e provinciali del Ministero dell'Economia Nazionale ed agli organi dipendenti dal Ministero delle corporazioni".
A disposizione del Comandante Generale (artt. 19 e 20), in seno all'ufficio servizio e di Pti "costituito di un ufficiale superiore del Corpo (...), coadiuvato da altri ufficiali", le direzioni generali interessate continuarono a distaccare (sino al 1959, anno in cui il distacco cesserà) propri funzionari con compiti di "consulenza nelle questioni tecniche del loro ramo, di collegamento tra il proprio direttore generale ed il Comandante Generale, di insegnamento presso la scuola di applicazione di Pti".
Nell'ambito del Comando di Legione l'organo di coordinamento dei nuclei assolse a tale funzione anche nei confronti di tutti gli altri reparti della legione; e, tra l'altro:
- provvide a compiti di coordinamento analoghi a quelli indicati per il Comando Generale, per quanto riguarda, in ciascuna provincia del territorio legionale, lo studio, per ogni ramo tributario, delle statistiche relative alla competenza di ciascun ufficio finanziario, anche confrontando con esso le proprie interpretazioni dei fenomeni;
- seguì l'esito amministrativo e quello giudiziario dei contesti, allo scopo di trarne ammaestramenti per regolare l'azione dei reparti della legione, per promuovere direttive correttrici da parte delle autorità centrali, ovvero per sollecitare la revisione giudiziaria delle sentenze.
Compiti dei comandanti di circolo, ai fini della Pti, con o senza nuclei alle dipendenze, furono, tra gli altri (art. 6 del D.M. 30 novembre 1928 e art. 5 dell'istruzione riservata):
- sentire il parere dei capi degli uffici finanziari e dei rappresentanti dei consigli provinciali per l'economia nazionale, in merito alle presumibili cause delle diminuzioni di introiti segnalate dal Comando di Legione (...)";
- "completare, mediante raccolta di informazioni riservate, le notizie fornite dai predetti funzionari e, simultaneamente, a mezzo di tutti i reparti, e specie dei nuclei ubicati nel territorio legionale, dove la diminuzione degli introiti si fosse verificata, intensificare le operazioni di polizia repressiva nel ramo di servizio, cui le predette diminuzioni si riferiscano";
- assumere la direzione delle operazioni di particolare importanza;
- armonizzare le attività dei reparti ordinari e dei nuclei, curando, favorendo e seguendo quella duplice corrente di comunicazioni che deve stabilirsi tra brigate e nuclei e che deve effettuarsi, di regola, per il loro tramite;
- sorvegliare e indirizzare "l'opera dei drappelli speciali incaricati del servizio di polizia tributaria investigativa presso le brigate volanti, richiedendo l'intervento degli specializzati ogni volta che quelli abbiano effettuato azioni repressive, suscettibili di più ampio sviluppo".
I nuclei Pti ebbero i compiti di:
- "scoprire, accertare e denunziare i reati tributari";
- "adempiere, nei riguardi dei monopoli, delle tasse sugli affari, delle imposte dirette e del tesoro, ai compiti attribuiti dal regolamento per la Pti" (D.M. 16 luglio 1926);
- "tutelare la riscossione delle tasse sugli affari, delle addizionali governative sul dazio di consumo";
- "raccogliere di propria iniziativa notizie utili al servizio del tesoro e assumere e fornire informazioni importanti a richiesta degli uffici finanziari o dei comandi del Corpo, comunicare agli uffici stessi quanto possa comunque tornare loro utile, per la migliore e più completa applicazione dei tributi";
- "concorrere alla tutela del patrimonio artistico nazionale".
I Comandanti di nuclei dovevano:
- impiegare normalmente le pattuglie nel territorio del Comune di sede, salvo ordini ed esigenze superiori, per lo sviluppo di operazioni iniziate nello stesso Comune nonché per evadere richieste di altri comandi del Corpo (sovraordinati o no);
- mantenere frequenti contatti con i capi degli uffici finanziari e con le autorità politiche, giudiziarie e di polizia;
- tenere aggiornate le scritture, tra le quali principalmente i registri e le schede segnaletiche delle persone pericolose per la sicurezza tributaria, che erano inviate al comando di legione e da questo al Comando Generale, che le diramava in copia a tutti i nuclei;
- comunicare, alla fine di ogni semestre, al comando di legione gli elementi necessari, perché questo potesse compilare e inviare al Comando Generale, con la stessa periodicità, un "quadro numerico delle persone pericolose per la sicurezza tributaria" nonché, alla fine dell'anno finanziario, "una relazione sull'andamento dei servizi nella circoscrizione legionale";
- curare l'istruzione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti.
Le brigate volanti, nel comune sede di Pti, potevano essere incaricate, in tutto o in parte, della tutela dei tributi di più facile accertamento "sui biglietti delle scommesse per gare sportive, sugli spettacoli pubblici, sulle affissioni, sugli avvisi luminosi, sulla circolazione dei veicoli e dei motoscafi, sulle carte da gioco e sulle tasse di bollo riscossione per abbonamento". Fuori della circoscrizione del comune, le volanti provvedevano a "tutti i servizi di polizia preventiva e repressiva e delle informazioni, salvi i compiti riservati alla competenza esclusiva dei nuclei".
Drappelli speciali furono istituiti nel 1929 (disposiz. del Comando Generale, ufficio servizio e di Pti" 24200 del 2 maggio) in seno a determinate brigate volanti, non in sede di nucleo, le quali avessero apprezzabile importanza, come quelle ubicate in capoluogo di provincia. Furono regolati competenze e rapporti tra i nuclei e le brigate volanti e gli organi rispettivamente sovraordinati; le relative prescrizioni furono trafuse nell'istruzione riservata.
I drappelli speciali, dipendenti dai comandanti di brigata volante, ebbero compiti, organizzazione e scritture in parte analoghi a quelli dei nuclei, allo scopo di ottenere l'estensione dell'attività investigativa in tutto il territorio del Regno e rendere più efficace e continuativa la scoperta delle evasioni fiscali, la quale, nei casi più complessi poteva preludere al successivo intervento dei nuclei. Le scritture costituenti il supporto di base atto a orientare le operazioni furono riepilogate nella circolare a stampa n. 31 dell'11 giugno 1931: prot. 33548.
Fu stabilito che tutte le attività appartenenti alla categoria economica presa sotto esame tributario, su iniziativa del comandante del nucleo, dovessero essere controllate e la "campagna" potesse essere sospesa, nel caso fossero stati raccolti indizi sicuri che la maggior parte delle attività si fosse "convogliata a l'esatto adempimento dei propri doveri tributari, salvo che non fosse stata assolutamente necessaria la visita" nei confronti di aziende mai controllate. Le verifiche, "per la prima volte eseguite nei riguardi di determinate attività e in occasione di campagne tributarie, dovevano essere complete, estese, profonde e dirette al controllo del grado di osservanza di tutti i tributi da parte del contribuente".
Il Drappello Speciale:
- era sotto la direzione e la responsabilità del Comandante della Brigata Volante, il quale poneva in atto il "programma di lavoro" compilato dal Comandante del Circolo;
- non poteva in alcun caso, essere impegnato in operazioni diverse da quelle di Pti e doveva "lavorare": in sede, "procedendo al controllo delle attività sottoposte a vigilanza, per categorie"; all'esterno, seguendo il "riscontro di tutte le attività esplicate nel territorio di ciascun comune".
Gli speciali drappelli furono aboliti, allorquanto, nel 1937, fu estesa l'istituzione dei nuclei a tutti i capoluoghi di provincia, nei quali sino ad allora erano mancati, per insufficienza degli organici del personale. Al febbraio 1930 (vds. "relazione al Ministro sul servizio di polizia tributaria (...) dell'anno 1928-29": B.U. Rgf 1930, p. 70), i drappelli speciali erano 149 con un contingente complessivo di 154 sottufficiali e 177 militari di truppa.
Il Comando Generale, con foglio n. 34643 del 13 giugno 1930, richiamò l'attenzione sulla citata circolare 24200 e su altre ulteriori (36497 del 25 giugno 1929; 2539 del 21 giugno 1930; 8864 e 31935, rispettivamente dei successivi 24 febbraio e 30 maggio), con le quali era stato stabilito che l'ordine particolare di servizio per i drappelli speciali doveva essere costituito di due parti:
- la prima, eguale per tutti i drappelli, riguardante "le norme regolanti l'esecuzione del servizio del drappello (travestimento in abito civile, taccuini, facoltà, ecc.)";
- la seconda concernente l'orientamento specifico della brigata e il modo particolare di provvedere alla difesa tributaria.