La principale finalità istituzionale dell’Ente è la corresponsione di una indennità supplementare a tutti  gli iscritti che cessano dal servizio permanente.

Il ragguaglio dell’indennità supplementare è stabilito nella misura del:

  • 2,20% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dall'ufficiale alla data del 28 febbraio 1966, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa ufficiali sino a tale data;
  • 2,20% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dall'ufficiale alla data del 29 febbraio 1984, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa ufficiali dal 1° marzo 1966 sino alla data del 29 febbraio 1984;
  • 2,20% dell’ 80% dello stipendio annuo lordo percepito dall’ufficiale alla data del 31 dicembre 2004, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa ufficiali dal 1° marzo 1984 sino alla data del 31 dicembre 2004;
  • 2,20% dell’ 80% dell’ultimo stipendio annuo lordo percepito dall’ufficiale per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa stessa dal 1° gennaio 2005 sino alla data della cessazione dal servizio permanente.

In forza del decreto a firma del Comandante in Seconda datato 21 giugno 2021 emesso in seguito alla delibera del 28 maggio 2021 del Consiglio di Amministrazione della Cassa Ufficiali, per il personale iscritto che cessa dal servizio permanente effettivo con decorrenza successiva al 1° luglio 2021, l'indennità supplementare sarà calcolata e liquidata nella misura:

  • del 2,20% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dall'ufficiale alla data del 29 febbraio 1984, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa ufficiali sino a tale data;
  • del 2,20% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dall'ufficiale alla data del 31 dicembre 2004, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa ufficiali dal 1° marzo 1984 al 31 dicembre 2004;
  • del 2,20% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito dall'ufficiale, alla data del 30 giugno 2021, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa ufficiali stesso dal 1 gennaio 2005 al 30 giugno 2021;
  • del 2,20% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito dall'ufficiale  per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa ufficiali stesso dal 1 luglio 2021 sino alla data di cessazione dal servizio permanente;

Tale indennità è aumentata di uno, due e tre decimi, a seconda che il numero di anni computabili agli effetti della liquidazione sia superiore a 30, a 35 oppure a 39  e 6 mesi.

La legge 1326/61 prevede, inoltre, l’erogazione di un’ indennità supplementare aggiuntiva, commisurato agli anni di effettivo servizio presentato nella Guardia di Finanza in base ad una quota annuale determinata per ogni esercizio finanziario secondo le norme stabilite dal D.P.R. n. 586/64 modificato dal D.P.R. n. 767/94.

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