Chi può presentare l'istanza per il riconoscimento di «Vittima del
Servizio»
i superstiti del militare deceduto:
L'istanza può essere presentata dai familiari dei militari deceduti in
attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da
eventi di natura violenta riportate nell'adempimento del servizio, cioè
nell'espletamento di un'attività connessa ai precipui compiti
istituzionali, ovvero:
coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento, ivi compresi i
figli maggiorenni;
figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del
coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
genitori;
fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;
In assenza dei soggetti sopra indicati competono nell'ordine ai
seguenti soggetti, in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o
sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a
carico, soggetti né parenti, né affini né legati da rapporti di coniugio
che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi 3
anni precedenti l'evento e conviventi more uxorio.
Procedura
presentazione dell'istanza:
La domanda dovrà essere presentata dal beneficiario presso il Reparto
ove risiede, che fornirà la necessaria assistenza, ovvero al Comando
Provinciale della Guardia di Finanza per l'inoltro al Ministero
dell'Interno.
a chi deve essere indirizzata:
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE
CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Assistenza ed Attività Sociali
Divisione I - Assistenza Vittime del Dovere
Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 - ROMA
Esito della richiesta
Positivo:
Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
concede con decreto (corredato dei mandati di pagamento) i benefici
previsti (Speciale elargizione).
I decreti vengono trasmessi all'Ufficio Centrale del Bilancio presso
il ministero dell'Interno per la registrazione.
Conseguentemente tale Ufficio dispone l'accreditamento sul conto
corrente bancario del richiedente, nel caso della speciale elargizione,
e
il pagamento da parte del Dipartimento Provinciale del Tesoro
competente in relazione alla residenza dell'interessato, nel caso degli
assegni;
Negativo:
Il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010, nr. 104, in alternativa, presentare ricorso
straordinario
al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, nel termine, rispettivamente, di
giorni 60 e 120 dalla data di
comunicazione mediante notifica del decreto.